Art. 1

In vigore dal 11 apr 2007
In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, gli Stati membri elencati alla colonna B dell’allegato alla presente decisione possono concedere o mantenere un’autorizzazione esistente per l’immissione sul mercato di biocidi contenenti principi elencati alla colonna A dell’allegato per gli usi essenziali di cui alla colonna D e fino alle date di cui alla colonna C dell’allegato stesso.
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