Art. 2
In vigore dal 4 apr 2007
1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all' illegalmente messo a sua disposizione.
2. Il recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure di diritto nazionale purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data alla quale sono state messe a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo. Per il periodo compreso tra il 14 dicembre 2006, data del ritiro della notifica del piano di ristrutturazione, e la data del recupero effettivo dell'aiuto, l'interesse è calcolato conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (6).
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