Art. 1

Costituzione di un'impresa comune

In vigore dal 27 mar 2007
Costituzione di un'impresa comune 1.   È costituita l'Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) (di seguito «Impresa comune») per un periodo di 35 anni a decorrere dal 19 aprile 2007. 2.   L'Impresa comune svolge i seguenti compiti: a) apportare il contributo della Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Euratom») all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER; b) apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione; c) preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF). 3.   L'Impresa comune ha sede a Barcellona, in Spagna. 4.   L'Impresa comune è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE, dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:198:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo