Art. 1
Costituzione di un'impresa comune
In vigore dal 27 mar 2007
Costituzione di un'impresa comune
1. È costituita l'Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) (di seguito «Impresa comune») per un periodo di 35 anni a decorrere dal 19 aprile 2007.
2. L'Impresa comune svolge i seguenti compiti:
a)
apportare il contributo della Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Euratom») all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER;
b)
apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione;
c)
preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).
3. L'Impresa comune ha sede a Barcellona, in Spagna.
4. L'Impresa comune è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE, dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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