Art. 2
In vigore dal 22 mar 2007
La Finlandia provvede a garantire, mediante un adeguato sistema di ispezione, che l’aiuto venga concesso esclusivamente per le varietà di cui all’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:179:oj#art-2