Art. 1
Assistenza tecnica
In vigore dal 19 mar 2007
La decisione 2001/822/CE del Consiglio è modificata come segue:
1)
all’articolo 23, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le procedure finanziarie e contabili applicabili alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore dei PTOM in virtù del 9o FES sono definite nel regolamento finanziario del 9o FES. Le procedure finanziarie e contabili applicabili alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore dei PTOM in virtù del 10o FES sono definite nel regolamento finanziario del 10o FES.»;
2)
all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. Ai fini dell’attuazione del 10o FES, si applicano le rispettive disposizioni di cui all’accordo interno che istituisce il 10o FES.»;
3)
all’articolo 25, paragrafo 1, l’enunciato «per il periodo dal 2001 al 2007» è sostituito da «per il periodo dal 2000 al 2007 e per il periodo dal 2008 al 2013»;
4)
l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
Assistenza tecnica
1. Su iniziativa o per conto della Commissione, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica atti a garantire la preparazione, il controllo, la valutazione e la sorveglianza necessari ai fini dell’attuazione della presente decisione, nonché la valutazione globale della presente decisione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato II A.
Gli studi o le misure di assistenza tecnica in questione sono finanziati mediante l’assegnazione globale non rimborsabile.
2. Su iniziativa del PTOM, possono essere finanziati, previo parere della Commissione, studi o misure di assistenza tecnica in relazione all’attuazione delle azioni comprese nel DOCUP.
Nell’ambito del 9o FES, gli studi e le misure di assistenza tecnica in questione sono finanziati attingendo all’assegnazione del PTOM interessato. Nell’ambito del 10o FES, essi sono finanziati mediante l’assegnazione globale non rimborsabile.»;
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 33 bis
1. Le rimanenze a valere sul 9o FES o sui FES precedenti non vengono più impegnate dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES, ove tale data sia posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (Stabex) nell’ambito dei FES precedenti al 9o FES e delle rimanenze residue e dei rimborsi dei fondi stanziati a titolo del 9o FES per finanziare le risorse del Fondo stabilite nell’allegato II C, esclusi i relativi abbuoni d’interesse.
2. I fondi disimpegnati da progetti a titolo del 9o FES o di FES precedenti non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, su proposta della Commissione, ad eccezione dei fondi Stabex disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore, che vengono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi territoriali finanziati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato II A bis, nonché dei fondi stanziati a titolo del 9o FES per finanziare le risorse del Fondo stabilite nell’allegato II C, esclusi i relativi abbuoni d’interesse.»;
6)
l’articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Articolo 58
Programmi aperti ai PTOM
Sono ammissibili ai programmi comunitari le persone provenienti da uno dei PTOM e, ove applicabile, i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM, fatte salve le regole e gli obiettivi dei programmi stessi e i regimi applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso. La partecipazione dei cittadini di un PTOM ai programmi comunitari soggetti a contingenti è limitata al contingente attribuito allo Stato membro cui il PTOM è connesso.
I principali programmi cui hanno accesso i PTOM sono quelli elencati all’allegato II F e quelli che fanno loro seguito.»;
7)
all’articolo 63, l’anno «2011» è sostituito dall’anno «2013»;
8)
nell’allegato II A, , paragrafo 1, lettera c), l’espressione «due anni» è sostituita da «quattro anni»;
9)
dopo l’allegato II A, è inserito un nuovo allegato II A bis, il cui testo figura nell’allegato I della presente decisione;
10)
l’allegato II B è modificato come segue:
a)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. La BEI eroga un importo non superiore a 20 milioni di EUR, secondo quanto previsto all’articolo 5 dell’accordo interno che istituisce il 9o FES, sotto forma di prestito sulle sue risorse proprie, alle condizioni previste dal suo statuto e dal presente allegato.
2. La BEI eroga un importo non superiore a 30 milioni di EUR, secondo quanto previsto all’articolo 3 dell’accordo interno che istituisce il 10o FES, sotto forma di prestito sulle sue risorse proprie, alle condizioni previste dal suo statuto e dal presente allegato.»;
b)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
durante il periodo coperto dal 9o FES, l’importo degli abbuoni d’interesse, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo della dotazione per gli abbuoni d’interesse indicato nell’allegato II A, articolo 3, paragrafo 3, lettera d), ed è versato direttamente alla BEI.
Durante il periodo coperto dal 10o FES, l’importo degli abbuoni d’interesse, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo della dotazione per gli abbuoni d’interesse indicato nell’allegato II A bis, , paragrafo 1, lettera b), ed è versato direttamente alla BEI.
Gli abbuoni d’interesse possono essere capitalizzati o utilizzati come aiuti non rimborsabili per finanziare l’assistenza tecnica legata ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM.»;
11)
l’allegato II C è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione;
12)
l’allegato II E è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione;
13)
l’allegato II F è sostituito dal testo di cui all’allegato IV della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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