Art. 1
In vigore dal 15 mar 2007
In deroga alle disposizioni dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca trasformati a Saint Pierre e Miquelon che figurano nell’allegato della presente decisione sono considerati originari di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenuti a partire da materie non originarie conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:167(1):oj#art-1