Art. 2
Modifiche della decisione 2003/858/CE
In vigore dal 7 mar 2007
Modifiche della decisione 2003/858/CE
Nella decisione 2003/858/CE, il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (*3) o, durante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (*4), sull'elenco fissato da quel regolamento;
(*3)
GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53."
(*4)
GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.»
"
Storico versioni
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