Art. 2

Modifiche della decisione 2003/858/CE

In vigore dal 7 mar 2007
Modifiche della decisione 2003/858/CE Nella decisione 2003/858/CE, il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente: «a) il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (*3) o, durante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (*4), sull'elenco fissato da quel regolamento; (*3)   GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53." (*4)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.» "
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Modifiche della decisione 2003/858/CE (Art. 2 Decisione (UE) 2007/158) — Testo vigente | Portale Normativo