Art. 3

Delegazioni

In vigore dal 5 mar 2007
Delegazioni Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) può partecipare alle riunioni della commissione mista in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI. La commissione mista può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché la informino su argomenti specifici. Gli Stati membri della Comunità europea sono informati delle riunioni della commissione mista.
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Delegazioni (Art. 3 Decisione (UE) 2007/239) — Testo vigente | Portale Normativo