Art. 1

In vigore dal 5 mar 2007
La decisione 2000/265/CE del Consiglio (3) è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Ai fini del presente regolamento finanziario, il “bilancio” è l’atto che prevede ed autorizza preventivamente, per ciascun esercizio, le entrate e le spese necessarie ad adempiere gli obblighi derivanti dai contratti di cui alla decisione 1999/870/CE e alla decisione 2007/149/CE (*1). 2.   Ai fini del presente regolamento finanziario, il riferimento a “SISNET” comprende l’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen di cui alla decisione 1999/870/CE e alla decisione 2007/149/CE. (*1)   GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.»;" 2) all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le entrate del bilancio sono costituite dai contributi finanziari dovuti dagli Stati membri seguenti: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, nonché Norvegia e Islanda.»; 3) una nuova frase è aggiunta all’articolo 26: «L’Irlanda e il Regno Unito non sostengono i costi aggiuntivi derivanti dall’estensione dell’infrastruttura di comunicazione a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.»; 4) un nuovo paragrafo è aggiunto all’articolo 28: «3.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni dell’articolo 49, a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia è ingiunto di versare il contributo iniziale secondo un calendario stabilito dagli Stati membri di cui all’articolo 25.»; 5) l’articolo 29 è modificato come segue: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   I contratti per i quali il valore stimato è pari o superiore alle soglie stabilite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (*2), sono conclusi in base alle disposizioni della suddetta direttiva (di seguito “direttiva sugli appalti pubblici”). 3.   Possono essere conclusi contratti mediante trattativa privata qualora il valore stimato del contratto in questione non superi le soglie stabilite nella direttiva sugli appalti pubblici. In questi casi gli Stati membri di cui all’articolo 25 sono tuttavia tenuti a porre in competizione, per quanto possibile e con tutti i mezzi appropriati, i fornitori o prestatori che possono fornire i prodotti o prestare i servizi oggetto del contratto. (*2)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»;" b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le procedure di gara d’appalto e i criteri di selezione e di aggiudicazione sono determinati e disciplinati dalle disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici integrate dalle disposizioni del presente regolamento finanziario.»; 6) all’articolo 37, il quinto comma è sostituito dal seguente: «La commissione consultiva cerca di adottare il proprio parere per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, la commissione consultiva adotta il proprio parere a maggioranza semplice dei suoi rappresentanti. È richiesto un quorum di diciannove voti affinché la procedura sia valida. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.»; 7) all’articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) su tutti i progetti di contratti di forniture o prestazioni di servizi, compresi gli studi, d’importo stimato pari o superiore alle soglie indicate nella direttiva sugli appalti pubblici;» 8) all’articolo 43, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La costituzione di tale cauzione è obbligatoria quando il valore del contratto in questione è pari o superiore alle soglie stabilite nella direttiva sugli appalti pubblici.»; 9) all’articolo 49, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) un aggiustamento dei contributi degli Stati di cui all’articolo 25 per imputare all’altro Stato una frazione dei costi precedentemente sostenuti per l’installazione di SISNET. La frazione è calcolata tenendo conto della parte delle risorse IVA dell’altro Stato sul totale delle risorse IVA delle Comunità europee per gli esercizi finanziari precedenti che abbiano comportato spese necessarie all’installazione di SISNET. Qualora non siano disponibili dati sulle risorse IVA, l’aggiustamento del contributo è calcolato in base alla quota che ciascuno Stato membro interessato detiene nel totale dei prodotti interni lordi (PIL) di tutti gli Stati membri di cui all’articolo 25. Il contributo della frazione è oggetto di un “avviso di credito” a favore degli Stati di cui all’articolo 25 proporzionalmente alla loro quota calcolata in base all’articolo 26. Gli altri Stati possono scegliere di assegnare l’importo alla loro quota nel bilancio o di chiedere il rimborso.»
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