Art. 1
In vigore dal 28 feb 2007
La decisione 2005/393/CE viene modificata come segue:
1)
All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
salvo il caso dello sperma congelato e degli ovociti e degli embrioni, lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione allo spostamento.»
2)
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:146(1):oj#art-1