Art. 1

In vigore dal 28 feb 2007
La decisione 2005/393/CE viene modificata come segue: 1) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) salvo il caso dello sperma congelato e degli ovociti e degli embrioni, lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione allo spostamento.» 2) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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