Art. 2
In vigore dal 22 feb 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:138(1):oj#art-2