Art. 2

In vigore dal 21 feb 2007
1.   L’Italia recupera dalla beneficiaria l’aiuto illegittimo di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli importi da recuperare sono produttivi di interessi per tutto il periodo decorrente dalla data alla quale essi sono stati messi a disposizione della beneficiaria, sino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (16).
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/499 — Testo vigente | Portale Normativo