Art. 3

In vigore dal 21 feb 2007
Gli Stati membri permettono quanto prima, e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'uso dello spettro radio, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, da parte delle apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga purché rispettino le condizioni fissate nell'allegato della presente decisione e siano utilizzate all'interno di edifici o, se sono utilizzate all'esterno, purché non siano collegate ad un impianto fisso, a un'infrastruttura fissa, a un'antenna esterna fissa, a un autoveicolo o a un veicolo ferroviario.
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