Art. 2

In vigore dal 15 feb 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione, allo scopo di impegnare la Comunità medesima.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/512 — Testo vigente | Portale Normativo