Art. 5

Attribuzione dei numeri armonizzati

In vigore dal 15 feb 2007
Attribuzione dei numeri armonizzati 1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 31 agosto 2007 l'autorità nazionale di regolamentazione possa assegnare i numeri elencati in allegato. 2.   La presenza nell'elenco di un numero specifico e dei servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti non comporta per gli Stati membri l'obbligo di fornire tale servizio sul loro territorio. 3.   Una volta che un numero è stato inserito nell'allegato, gli Stati membri informano a livello nazionale che quel numero specifico è disponibile per la fornitura del servizio armonizzato a valenza sociale corrispondente e che è possibile presentare richiesta per il diritto d'uso. 4.   Ogni Stato membro provvede a che sia tenuto un registro, disponibile sul suo territorio, di tutti i numeri armonizzati associati ai servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti. I cittadini possono accedere agevolmente a tale elenco.
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Attribuzione dei numeri armonizzati (Art. 5 Decisione (UE) 2007/116) — Testo vigente | Portale Normativo