Art. 5
Attribuzione dei numeri armonizzati
In vigore dal 15 feb 2007
Attribuzione dei numeri armonizzati
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 31 agosto 2007 l'autorità nazionale di regolamentazione possa assegnare i numeri elencati in allegato.
2. La presenza nell'elenco di un numero specifico e dei servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti non comporta per gli Stati membri l'obbligo di fornire tale servizio sul loro territorio.
3. Una volta che un numero è stato inserito nell'allegato, gli Stati membri informano a livello nazionale che quel numero specifico è disponibile per la fornitura del servizio armonizzato a valenza sociale corrispondente e che è possibile presentare richiesta per il diritto d'uso.
4. Ogni Stato membro provvede a che sia tenuto un registro, disponibile sul suo territorio, di tutti i numeri armonizzati associati ai servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti. I cittadini possono accedere agevolmente a tale elenco.
Storico versioni
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