Art. 3

In vigore dal 14 feb 2007
Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se: a) lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, attraverso l'opportuna documentazione, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e b) lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente alle disposizioni dell' del regolamento (CE) n. 998/2002.
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Art. 3 Decisione (UE) 2007/100 — Testo vigente | Portale Normativo