Art. 7

Tipologie di intervento

In vigore dal 12 feb 2007
Tipologie di intervento 1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) sovvenzioni; b) contratti di appalto pubblico. 2.   Le sovvenzioni comunitarie sono di norma concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un’azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %. Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale. 3.   Sono inoltre previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanziano l’acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
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Tipologie di intervento (Art. 7 Decisione (UE) 2007/126) — Testo vigente | Portale Normativo