Art. 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 12 feb 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999. 2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita. 3.   La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto. 4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un’azione giustifichi solo una parte dell'assistenza finanziaria concessa, la Commissione provvede affinché venga richiesto al beneficiario di comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché l'assistenza finanziaria residua possa essere annullata e si possa chiedere il rimborso dei fondi già erogati. 5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:126(1):oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo