Art. 17
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 feb 2007
Disposizioni transitorie
1. A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisione 2002/630/GAI.
2. Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 a norma della decisione 2002/630/GAI continuano ad essere disciplinate, fino a completamento avvenuto, da detta decisione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:125(1):oj#art-17