Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 feb 2007
Disposizioni transitorie 1.   A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisione 2002/630/GAI. 2.   Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 a norma della decisione 2002/630/GAI continuano ad essere disciplinate, fino a completamento avvenuto, da detta decisione.
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Disposizioni transitorie (Art. 17 Decisione (UE) 2007/125) — Testo vigente | Portale Normativo