Art. 14
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 12 feb 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.
2. Per quanto concerne le azioni dell'Unione finanziate nell’ambito della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ed (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comunicare le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il finanziamento residuo e possa essere chiesto il rimborso dei fondi già erogati.
5. La Commissione provvede affinché le siano restituiti gli importi indebitamente versati. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Storico versioni
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