Art. 7
Tipologie di intervento
In vigore dal 12 feb 2007
Tipologie di intervento
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a)
sovvenzioni;
b)
contratti di appalto pubblico.
2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un’azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.
Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %.
Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale.
3. Sono previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso, i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:124(1):oj#art-7