Art. 12

Sorveglianza

In vigore dal 12 feb 2007
Sorveglianza 1.   La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale sia trasmessa entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni. 2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti. 3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento comunitario tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima. 4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano rettificati l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti. 5.   La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
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Sorveglianza (Art. 12 Decisione (UE) 2007/124) — Testo vigente | Portale Normativo