Art. 2

In vigore dal 8 feb 2007
1.   1. Sette giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i Paesi Bassi e il Regno Unito presentano alla Commissione l'elenco esaustivo delle navi selezionate per la fornitura dei campioni relativi ai programmi presentati di rafforzamento della presenza di osservatori. 2.   Solo le navi selezionate nell'ambito dei piani di campionamento e che hanno partecipato ai programmi previsti per il 2006 fino al termine degli stessi beneficeranno dell'assegnazione di giorni aggiuntivi come stabilito all'.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/88 — Testo vigente | Portale Normativo