Art. 2

Divieti

In vigore dal 2 feb 2007
Divieti Gli Stati membri vietano l'importazione nel loro territorio dei prodotti di cui all'. Tale divieto si applica a tutte le partite di prodotti pervenute ai posti di ispezione frontaliera della Comunità, indipendentemente dal fatto che le partite siano state prodotte, immagazzinate o certificate nel paese d'origine prima che la presente decisione abbia effetto.
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