Art. 2

In vigore dal 1 feb 2007
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:80(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo