Art. 1
In vigore dal 29 gen 2007
L', paragrafo 1, della decisione 2004/677/CE è sostituito dal seguente:
«1. La durata del distacco non può essere inferiore a due mesi né superiore a tre anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.»
Storico versioni
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