Art. 1

In vigore dal 29 gen 2007
L', paragrafo 1, della decisione 2004/677/CE è sostituito dal seguente: «1.   La durata del distacco non può essere inferiore a due mesi né superiore a tre anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.»
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eli:dec:2007:216:oj#art-1

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