Art. 2

In vigore dal 24 gen 2007
1.   La Repubblica italiana adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e con le procedure di diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare sono produttive di interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. 3.   Gli interessi da recuperare a norma del paragrafo 2 sono calcolati in conformità della procedura di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (73).
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