Art. 5

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

In vigore dal 30 dic 2006
Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007 e in conformità dei paragrafi 5 e 6 e dell', la Banka Slovenije contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo della Banka Slovenije è determinato conformemente all'articolo 49.2 dello statuto. I riferimenti contenuti all'articolo 49.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» riguardano le ponderazioni della Banka Slovenije e delle BCN degli attuali Stati membri partecipanti, rispettivamente, nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2006/21. 3.   Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono, tra le altre cose, il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, del tasso d'interesse e del prezzo dell'oro. 4.   Al più tardi nel primo giorno lavorativo successivo all'approvazione, da parte del consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2006, la BCE calcola e conferma alla Banka Slovenije l'ammontare del suo contributo di cui al paragrafo 1. 5.   Nella seconda giornata lavorativa successiva all'approvazione, da parte del consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2006, la Banka Slovenije, mediante due trasferimenti via TARGET separati, paga alla BCE: a) l'ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4; e b) gli interessi maturati, durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e quella data, sull'ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4. 6.   Gli interessi maturati di cui al paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.
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Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE (Art. 5 Decisione (UE) 2006/30) — Testo vigente | Portale Normativo