Art. 1
In vigore dal 22 dic 2006
La decisione 2005/393/CE è così modificata:
1)
All', il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche definite per le zone di cui all'allegato I».
2)
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:28(1):oj#art-1