Art. 3
Forniture di latte conforme e non conforme e la sua trasformazione in stabilimenti conformi di cui al capitolo II dell'allegato
In vigore dal 22 dic 2006
Forniture di latte conforme e non conforme e la sua trasformazione in stabilimenti conformi di cui al capitolo II dell'allegato
Gli stabilimenti conformi di cui al capitolo II dell'allegato della presente decisione possono ricevere e trasformare, in linee di produzione separate, il latte crudo conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 3 e capitolo II, parte III («latte conforme») e il latte non conforme a condizione che gli operatori del settore alimentare di tali stabilimenti:
a)
si conformino all' del regolamento (CE) n. 852/2004;
b)
dimostrino la loro capacità di conformarsi alle seguenti condizioni, inclusa la designazione delle linee di produzione separate:
i)
prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte crudo dalla raccolta alla fase della produzione finale, inclusi gli itinerari della raccolta del latte, il deposito e il trattamento separati del latte conforme e non conforme, l'imballaggio e l'etichettatura specifici dei prodotti a base di latte conforme e non, nonché l'immagazzinamento separato di tali prodotti;
ii)
stabilire una procedura per garantire la rintracciabilità del latte crudo, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonché la responsabilità per i prodotti lattiero-caseari e la corrispondenza tra latte conforme e non conforme e categorie di prodotti lattiero-caseari;
iii)
sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7 °C per 15 secondi;
iv)
prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che i marchi di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I non siano utilizzati in modo fraudolento.
Storico versioni
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