Art. 2
Forniture di latte non conforme e la sua trasformazione in stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato
In vigore dal 22 dic 2006
Forniture di latte non conforme e la sua trasformazione in stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato
1. Gli stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato della presente decisione possono ricevere e trasformare latte crudo non conforme.
2. Finché gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 beneficiano delle disposizioni di tale paragrafo, i prodotti originari da tali stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato:
a)
sono commercializzati solo sul mercato nazionale o utilizzati per l'ulteriore trasformazione in altri stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato, indipendentemente dalla data di commercializzazione;
b)
devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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