Art. 1
In vigore dal 22 dic 2006
Gli articoli 17 e 18 della decisione 2006/875/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti:
«Articolo 17
Le spese sostenute dallo Stato membro ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.
Articolo 18
Quando le spese di uno Stato membro sono indicate in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato deve convertirle in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:22(1):oj#art-1