Art. 1
Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Belgio, alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi
In vigore dal 22 dic 2006
Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Belgio, alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi
1. Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2006 e nel 2007 il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per coprire i costi di test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e i costi della sorveglianza entomologica, incluso l'acquisto di esche.
2. Gli importi massimi delle spese rimborsabili al Belgio, alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi per un test ELISA per la sorveglianza sierologica di cui al paragrafo 1 non devono eccedere 2,5 EUR per test effettuato.
3. Il contributo finanziario della Comunità esclude l’imposta sul valore aggiunto.
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