Art. 2
In vigore dal 22 dic 2006
Il piano di sorveglianza per l'individuazione di residui o sostanze a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, presentato dalla Romania alla Commissione il 20 marzo 2006, è approvato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:15(1):oj#art-2