Art. 3

In vigore dal 22 dic 2006
Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e terminare al più tardi il 22 giugno 2008.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/1009 — Testo vigente | Portale Normativo