Art. 3

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

In vigore dal 21 dic 2006
Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati 1.   Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all’allegato I in relazione all’anno di costruzione delle unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per una durata di 10 anni a partire dall’anno di costruzione di un’unità di cogenerazione. 2.   A partire dall’undicesimo anno successivo all’anno di costruzione dell’unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno. 3.   Ai fini del presente articolo, l’anno di costruzione di un’unità di cogenerazione è inteso come l’anno civile nel corso del quale è iniziata la produzione di elettricità.
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