Art. 2

In vigore dal 20 dic 2006
1.   Il piano di ristrutturazione di FSO, e la ristrutturazione dei debiti di FSO in esso compresa, deve essere realizzato integralmente. 2.   La produzione annua di automobili, compresi tutti i tipi di elementi da montare, deve essere limitata a 150 000 unità fino alla fine del febbraio 2011. Tale limitazione si applica a ciascun anno di calendario. La produzione deve essere limitata a 25 000 unità nei primi due mesi del 2011. 3.   La vendita annua sul territorio dell’UE di tali automobili nell’UE (compresi i nuovi Stati membri a partire dal momento della loro adesione all’UE) deve essere limitata a 107 000 unità fino alla fine del febbraio 2011. La vendita nell’UE deve essere limitata a 17 833 unità nei primi due mesi del 2011. 4.   Le due condizioni di cui sopra si applicano a FSO e a tutte le sue controllate, presenti e future, nonché a tutte le società controllate dall’azionista di FSO nella misura in cui esse utilizzino attivi di produzione (impianti, linee di produzione) attualmente appartenenti a FSO o alle sue controllate. 5.   Per permettere alla Commissione di verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui sopra, la Polonia presenta alla Commissione una relazione semestrale sui progressi della ristrutturazione di FSO. Per quanto riguarda le limitazioni di produzione e di vendita, la Polonia presenta alla Commissione una relazione annuale, da inviare al più tardi alla fine di gennaio, con i dati relativi alla produzione e alle vendite nell’anno precedente. Entro la fine del marzo 2011 deve essere presentata la relazione finale sulla produzione e la vendita nei primi due mesi del 2011.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/509 — Testo vigente | Portale Normativo