Art. 3

In vigore dal 19 dic 2006
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a trasmettere, in nome della Comunità europea, la nota diplomatica di cui all’ dell’accordo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/958 — Testo vigente | Portale Normativo