Art. 6
Monitoraggio, valutazione e revisione
In vigore dal 18 dic 2006
Monitoraggio, valutazione e revisione
1. La Commissione controlla costantemente e sistematicamente l'attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo.
2. Entro il 2010 la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede ad una valutazione intermedia fondata su prove del settimo programma quadro e dei relativi programmi specifici sulla base della valutazione ex-post del Sesto programma quadro. Detta valutazione riguarda la qualità delle attività di ricerca in corso di attuazione, oltre che la qualità dell'attuazione e della gestione e lo stato di avanzamento rispetto al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. Non appena completata l'attuazione del settimo programma quadro, la Commissione affida ad esperti indipendenti una valutazione esterna delle motivazioni, dell'attuazione e dei risultati del programma.
La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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