Art. 2

In vigore dal 18 dic 2006
1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione dell’emendamento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 14 della convenzione di Århus. 2.   La Comunità europea e gli Stati membri che sono parti della convenzione di Århus prendono le misure necessarie per depositare quanto prima e non oltre il 1o febbraio 2008 gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.
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