Art. 3

In vigore dal 18 dic 2006
1.   La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità europea alle riunioni dell'assemblea dell'Unione dell'Aia sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. 2.   La Commissione negozia, a nome della Comunità, nell'assemblea dell'Unione dell'Aia su tutte le materie rientranti nella competenza della Comunità per quanto riguarda i disegni e modelli comunitari conformandosi alle seguenti disposizioni: a) la posizione che la Comunità può adottare nell'assemblea è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in riunioni convocate sul posto durante i lavori nel quadro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; b) per quanto riguarda le decisioni che comportano modifiche del regolamento (CE) n. 6/2002 o di qualsiasi altro atto del Consiglio che richieda l'unanimità, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione; c) per quanto riguarda le altre decisioni che incidono sul diritto comunitario dei disegni e modelli, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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