Art. 1
In vigore dal 18 dic 2006
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 7 e 11 della direttiva 2002/53/CE, la Romania può differire, per tre anni dalla data dell'adesione, l'applicazione di tale direttiva riguardo alla commercializzazione sul proprio territorio delle sementi delle varietà iscritte nell'allegato alla presente decisione.
Durante tale periodo, le sementi in questione possono essere commercializzate solo nel territorio della Romania. Etichette o documenti, ufficiali o meno, affissi o che accompagnino partite di sementi contemplate dalla alla presente decisione, indicheranno chiaramente che le sementi possono essere commercializzate esclusivamente nel territorio della Romania.
Storico versioni
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