Art. 3
Programmi specifici
In vigore dal 18 dic 2006
Programmi specifici
Il settimo programma quadro è attuato mediante programmi specifici. Tali programmi definiscono gli obiettivi precisi e le modalità dettagliate di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1982:oj#art-3