Art. 4
In vigore dal 18 dic 2006
1. Dopo aver ascoltato il parere del comitato della Comunità europea per il programma Energy Star (in seguito denominato «ECESB») istituito dal regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (1), la Commissione rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VII dell'accordo. Previa consultazione dell'ECESB, la Commissione svolge i compiti di cui agli articoli VI, paragrafo 5, VII, paragrafi 1 e 2, e IX, paragrafo 4, dell'accordo.
2. In vista della preparazione della posizione della Comunità in merito alle modifiche da apportare all'elenco di apparecchiature per ufficio contenuto nell'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di ogni eventuale parere espresso dall'ECESB.
3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che gli enti di gestione devono adottare è determinata, per quanto riguarda le modifiche all'allegato A (Denominazione e Logo comune «Energy Star»), all'allegato B (Linee guida per un congruo uso della denominazione e del Logo comune) e all'allegato C (Specifiche comuni) dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione dell'ECESB.
4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni delle parti che aderiscono all'accordo è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione secondo l'articolo 300 del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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