Art. 1

In vigore dal 15 dic 2006
L'allegato alla presente decisione stabilisce gli orientamenti e le procedure per l'identificazione elettronica degli animali: a) per il secondo mezzo di identificazione, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 21/2004 e cui si fa riferimento nella parte A, punto 4, quarto trattino dell'allegato al detto regolamento. e b) di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 21/2004.
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