Art. 2

In vigore dal 15 dic 2006
Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica per i substrati di coltivazione a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto deve appartenere al gruppo di prodotti «substrati di coltivazione» definito all’ e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato della presente decisione.
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