Art. 1

Arrotondamento

In vigore dal 15 dic 2006
Arrotondamento Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l'aumento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %; o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.
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Arrotondamento (Art. 1 Decisione (UE) 2006/21) — Testo vigente | Portale Normativo