Art. 1
In vigore dal 13 dic 2006
Ogni anno, entro il 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 2007, la Bulgaria riferisce alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell'allegato.
La Commissione può, in qualsiasi momento, fornire un'assistenza tecnica attraverso diverse attività oppure raccogliere e scambiare informazioni sui parametri di riferimento. La Commissione può inoltre, in qualsiasi momento, organizzare missioni di esperti in Bulgaria a tale scopo. Le autorità bulgare forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria a tale riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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