Art. 8

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 12 dic 2006
Disposizioni di attuazione 1.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma secondo le modalità specificate nell'allegato. 2.   Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: a) le modalità di attuazione del programma, compresi il piano di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione; b) l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma; c) le procedure di monitoraggio e di valutazione del programma; d) il sostegno finanziario (importo, durata, distribuzione e beneficiari) fornito dalla Comunità in relazione a tutte le sovvenzioni di funzionamento, agli accordi di gemellaggio pluriennali di cui all'azione 1 ed agli eventi di grande visibilità di cui all'azione 3. 3.   Tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 4.   Nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 2, la Commissione può stabilire indirizzi per ogni azione definita nell'allegato, allo scopo di adattare il programma ai mutamenti delle priorità nel campo della cittadinanza europea attiva.
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