Art. 14

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 12 dic 2006
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c). Gli obiettivi specifici possono essere riveduti conformemente all'articolo 251 del trattato. 2.   La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma e informa regolarmente il Parlamento europeo. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2010; b) una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 31 dicembre 2011; c) una relazione di valutazione ex-post entro il 31 dicembre 2015.
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