Art. 14
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 12 dic 2006
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).
Gli obiettivi specifici possono essere riveduti conformemente all'articolo 251 del trattato.
2. La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma e informa regolarmente il Parlamento europeo.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
a)
una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2010;
b)
una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 31 dicembre 2011;
c)
una relazione di valutazione ex-post entro il 31 dicembre 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1904:oj#art-14